scarica il file in pdf – Nigeria criminalità – parte seconda – giugno 2026 – floris
Dalla Nigeria all’Europa: la dimensione transnazionale del narcotraffico e della tratta di esseri umani nelle reti criminali nigeriane.
PARTE SECONDA – Una “multinazionale del crimine”: dalla tratta di esseri umani al narcotraffico, dalle truffe allo sfruttamento della prostituzione. Politiche di contrasto e strumenti di tutela per le vittime.
Walter Floris
Dopo aver analizzato nella Parte Prima la nascita e l’evoluzione delle reti criminali nigeriane[1], vediamo alcuni dei principali ambiti in cui operano e quali sono gli strumenti di contrasto.
PRINCIPALI AMBITI IN CUI OPERANO LE RETI CRIMINALI NIGERIANE
Invisibili ma veri: in cosa consiste la tratta di esseri umani? Smuggling o trafficking?
Uno dei principali settori sfruttati dalle reti criminali nigeriane è legato all’immigrazione irregolare. Come noto, la tratta di esseri umani (trafficking in human beings) rappresenta un fenomeno criminale strettamente connesso ai flussi di immigrazione irregolare, tanto che spesso si sostiene che non possa esistere tratta senza immigrazione clandestina. Il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, che consiste nelle attività di semplice trasporto e ingresso irregolare delle persone (smuggling), costituisce infatti il presupposto della tratta vera e propria (trafficking), ossia di quelle pratiche che portano allo sfruttamento successivo di individui mantenuti in condizioni di schiavitù o forte coercizione.
Queste forme di criminalità trovano terreno fertile soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori, spesso caratterizzati da gravi difficoltà economiche e sociali e da istituzioni deboli o poco attrezzate per contrastarle[2]. In tali contesti si inseriscono le organizzazioni criminali, per le quali il traffico e la tratta di esseri umani rappresentano una vera e propria attività economica, capace di generare ingenti profitti e consolidare potere.
Basti pensare, che la tratta di esseri umani costituisce in Italia la terza principale fonte di profitto per le organizzazioni criminali, dopo il traffico di armi e quello di sostanze stupefacenti, secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno[3].
Nel caso di mero traffico di persone (smuggling), i migranti che dispongono di risorse economiche proprie spesso si rivolgono alle organizzazioni che gestiscono il trasferimento delle persone con l’unico obiettivo di raggiungere il Paese di destinazione. Nel secondo caso (trafficking), invece, le persone vengono reclutate dai trafficanti attraverso inganni o forme di violenza, talvolta esercitate anche nei confronti delle loro famiglie, arrivando in alcune situazioni a condizioni assimilabili alla schiavitù.
Esistono quindi differenze significative tra l’offerta di servizi illegali per il superamento delle frontiere e la tratta di esseri umani destinata a specifici settori marginali del lavoro irregolare, così come nel caso del traffico di donne e minori finalizzato allo sfruttamento della prostituzione. Tali differenze riguardano diversi aspetti: le motivazioni alla partenza, che possono derivare da un progetto migratorio volontario oppure da una migrazione forzata, le modalità di pagamento del viaggio, generalmente in contanti per i lavoratori migranti e spesso a credito per molte delle persone destinate allo sfruttamento sessuale e i rischi assunti dai trafficanti. Nel caso del traffico di migranti per lavoro, infatti, il rischio per i trafficanti si limita spesso al trasporto e all’abbandono dei migranti prima dell’arrivo alle frontiere[4]; al contrario, nella tratta di donne destinate alla prostituzione è necessario garantire l’ingresso nel Paese di destinazione e il completamento dell’intero processo di sfruttamento.
La tratta di esseri umani è organizzata da una rete criminale altamente strutturata, che pianifica e gestisce il trasferimento delle persone verso l’Europa curandone ogni fase e dettaglio.
Nel dettaglio, la tratta si sviluppa attraverso diversi livelli organizzativi tra loro interconnessi. Tra questi vi è:
- la struttura operante nel paese di origine: i cosiddetti connection-man, che risiedono nel paese della vittima, si occupano di organizzare la fase iniziale del trasferimento. Le operazioni possono partire da diversi paesi africani. In alcuni casi, i viaggi hanno inizio dall’Eritrea occidentale, dove la normativa interna impedisce di lasciare il paese senza un visto specifico, generalmente impossibile da ottenere senza ricorrere alle reti di trafficanti. Questa situazione favorisce una forma di collusione tra le reti criminali, alcune autorità e le forze dell’ordine nella gestione delle rotte migratorie. I rifugiati eritrei vengono così espulsi o fatti uscire dal paese con il coinvolgimento di funzionari, personale militare e gruppi di trafficanti, spesso anche con finalità di estorsione o richiesta di riscatto;
- la struttura di passaggio rappresenta la seconda fase del viaggio ed è formata da intermediari che organizzano il traffico nei principali punti di transito, dove avviene il trasferimento delle vittime dal Sudan verso la Libia. In questa fase le persone vengono inizialmente spostate in piccoli gruppi fino ai luoghi di raccolta, dove attendono di attraversare il deserto del Sahara insieme a gruppi più numerosi. Uno dei principali punti di riferimento è la città di Omdurman, situata oltre il fiume Nilo rispetto a Khartoum, dove le vittime possono rimanere anche per circa una settimana. A Khartoum i migranti vengono radunati e trasportati tramite auto o pick-up, per poi essere caricati su camion sovraffollati, talvolta fino a 800 persone distribuite su sei mezzi. In questa fase iniziano anche i primi pagamenti, stabiliti all’inizio del viaggio, sebbene le somme richieste possano spesso variare. Una volta arrivati in Libia, i migranti vengono trattenuti fino al versamento dell’ultima parte del pagamento. L’estorsione mediante torture è una pratica diffusa: alcuni rifugiati sono costretti a pagare più volte poiché vengono sequestrati e ricattati ripetutamente, mentre altri riescono a saldare l’intero costo del viaggio;
- la struttura di arrivo rappresenta l’ultima fase della rete criminale e si distingue per una gestione più complessa, in cui risulta difficile identificare un singolo responsabile. Alcune indagini recenti condotte dalla Procura di Palermo hanno portato all’individuazione di un latitante di origine eritrea,[5] ricercato da più di un anno e accusato di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani[6]. Durante la pandemia di Covid-19, i trafficanti hanno inoltre utilizzato i social network per attrarre nuove vittime, convincendole a recarsi in Libia con la falsa promessa di opportunità lavorative, per poi instradarle successivamente verso l’Europa.
I trafficanti possono inoltre facilitare l’ingresso degli immigrati sia tramite modalità apparentemente legali, come l’uso di documenti di viaggio o di identità falsificati, sia tramite modalità completamente illegali, come nei cosiddetti “viaggi della speranza”.
Sono distinguibili in maniera chiara tre fasi nel processo del traffico di esseri umani:
- il reclutamento, che avviene nel Paese d’origine, si manifesta secondo due modalità differenti, la cui distinzione principale è data dal consenso del migrante a essere trasferito nel Paese di destinazione. Le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici istruiscono e addestrano gli emigranti, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per eludere le normative sull’immigrazione e inserirsi nel mercato del lavoro sommerso;
- il trasporto verso il Paese di destinazione avviene tramite mezzi differenti, a seconda della rotta scelta e delle tappe intermedie. L’ingresso nel Paese di destinazione può avvenire via mare, attraverso l’uso di gommoni o delle cosiddette “carrette del mare” per gli spostamenti più lunghi[7]. I trasferimenti via terra avvengono principalmente in auto, pullman o tir dotati di un doppio fondo per nascondere i clandestini. Recentemente si è osservata una tendenza a far arrivare i migranti con piccole imbarcazioni, rendendo più difficile l’identificazione degli scafisti e aumentando il numero di persone coinvolte nell’organizzazione delle singole tratte. Per rotte più lunghe, come quelle che collegano l’Europa alla Cina, viene talvolta utilizzato anche il treno; in questi casi le organizzazioni criminali forniscono ai migranti documenti falsi prima del viaggio, per evitare controlli da parte del personale ferroviario. Per viaggi molto lunghi, il trasporto avviene via mare o via aria, sfruttando grandi o piccoli scali aeroportuali. Anche in questa fase è possibile distinguere due modalità operative: nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’ingresso nel Paese di destinazione avviene in maniera apparentemente legale grazie a documenti falsi; nella tratta di esseri umani, invece, le organizzazioni ricorrono a metodi illegali, trasportando le persone in condizioni disumane e facendo spesso uso di violenze individuali o collettive.
- lo sfruttamento, caratteristico del fenomeno della tratta, si verifica generalmente nel Paese di destinazione. A prescindere dalla matrice etnica e dalle modalità operative con cui vengono svolte le attività illecite, queste fasi rappresentano un denominatore comune a tutti i gruppi criminali coinvolti nel traffico e nella tratta di esseri umani.
Figura 1: viaggio della speranza via mare. Fonte: https://www.blogsicilia.it/trapani/fermati-sei-tunisini-dopo-sbarco-clandestino-trapanese/1071720/
Figura 2: viaggio della speranza via terra. Fonte: https://www.ilmonocolo.com/post/il-viaggio-della-speranza
Quando le persone vengono reclutate, o talvolta persino rapite, mediante ricatti, inganni o atti di violenza, si parla di reclutamento in senso stretto, un elemento caratteristico e distintivo del fenomeno della tratta di esseri umani.
Il ricatto, unitamente alla violenza, viene impiegato per instaurare nella vittima una completa sottomissione psicologica e fisica nei confronti dello sfruttatore. Contestualmente, rappresenta uno strumento per i criminali volto a garantire la propria impunità, costringendo la vittima al silenzio per timore di ritorsioni su di sé o sui familiari rimasti nel Paese d’origine.
L’inganno rappresenta probabilmente il metodo più subdolo ed efficace per reclutare le vittime e ottenere il loro consenso, agendo direttamente sulle aspettative e sulle aspirazioni personali. Alle persone viene prospettato un futuro migliore, con opportunità di lavoro onesto, salari molto più elevati rispetto a quelli disponibili nel Paese d’origine e, talvolta, falsi legami affettivi con il trafficante. In molti casi, soprattutto quando la vittima è una donna, il trafficante instaura un rapporto apparentemente sentimentale che, una volta giunti a destinazione, si trasforma in sfruttamento, costringendo la ragazza alla prostituzione con il pretesto di dover provvedere economicamente alla propria famiglia.
La violenza costituisce un elemento fondamentale per instaurare un rapporto di subordinazione tra vittima e sfruttatore. Grazie ad essa, le organizzazioni criminali esercitano un controllo totale sulla persona trafficata. Nella fase iniziale del reclutamento, la violenza può presentarsi sotto forma di rapimento, mentre nelle fasi successive si traduce frequentemente in abusi fisici, sessuali e psicologici reiterati.
Figura 3: le cause alla base del traffico di esseri umani. Fonte Eurostat.
Nella maggior parte dei casi, lo sfruttatore appartiene a una rete criminale transnazionale costituita da gruppi o individui con differenti livelli di specializzazione. Ogni membro svolge un ruolo preciso nel funzionamento del sistema della tratta: vi sono soggetti incaricati del reclutamento, della falsificazione dei documenti, dell’organizzazione del trasporto dai Paesi di origine a quelli di destinazione, dello sfruttamento mediante coercizione fisica o psicologica e, infine, del riciclaggio dei profitti illeciti.
Figura 4: fonte Eurostat https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20230921STO05705/tratta-di-esseri-umani-la-lotta-dell-ue-contro-lo-sfruttamento
La tratta nigeriana ed il reclutamento per lo sfruttamento nel commercio sessuale.
La tratta di donne nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale coinvolge prevalentemente un gruppo di vittime molto giovani, oggi spesso minorenni, provenienti da diverse aree del Paese di origine[8]. Il reclutamento avviene principalmente nei villaggi situati nelle zone circostanti le grandi aree metropolitane: non più soltanto a Benin City, capitale dello Stato di Edo, ma anche in altri stati della Nigeria come Delta, Lagos, Ogun, Anambra, Imo, Akwa Ibom, Enugu, Osun e Rivers.
Le modalità di reclutamento sono diverse, anche se oggi molte donne entrano autonomamente in contatto con familiari, partner o conoscenti per organizzare la migrazione verso l’Europa. I trafficanti prendono di mira soprattutto ragazze molto giovani, generalmente di età compresa tra i 14 e i 22 anni. Questi intermediari, spesso definiti “agenti di viaggio”, si rivolgono a loro volta a membri della propria famiglia, frequentemente donne note come maman già residenti in Europa, che organizzano il viaggio attraverso reti composte da parenti, amici o altri contatti. Oggi è meno frequente che le donne vengano reclutate da sconosciuti incontrati per strada; in passato, invece, i reclutatori si aggiravano nelle strade e nei dintorni di Benin City alla ricerca di giovani ragazze, promettendo loro lavori semplici, sicuri e ben retribuiti, come estetista, baby-sitter o collaboratrice domestica, oppure la possibilità di proseguire gli studi all’estero.
Negli anni è stato osservato un aumento significativo del numero di ragazze minorenni coinvolte. Questo fenomeno è legato a diversi fattori, tra cui la domanda del mercato, la competizione tra gruppi criminali e la volontà di sfruttare persone ritenute più vulnerabili, docili e meno propense a denunciare o opporsi allo sfruttamento. Inoltre, le minori non accompagnate vengono talvolta utilizzate dalle reti criminali per ridurre il rischio di espulsione, poiché rientrano in una categoria particolarmente vulnerabile, anche se vengono accolte in strutture con maggiori misure di protezione.
Nonostante ciò, molte ragazze conservano o memorizzano i numeri di telefono dei propri sfruttatori e, quando hanno l’opportunità di uscire dal centro di accoglienza o di utilizzare un telefono, cercano di contattarli per essere successivamente recuperate. Tuttavia, negli ultimi anni il reclutamento di minorenni è diminuito, anche grazie al rafforzamento delle misure di protezione nei centri per minori non accompagnati, che limitano i contatti e la libertà di movimento. Di conseguenza, alcune reti criminali spingono le ragazze a dichiararsi maggiorenni oppure tornano a reclutare donne adulte, così che possano essere accolte nei centri di accoglienza come richiedenti asilo[9]. Tuttavia, quando una donna ospitata in tali strutture viene coinvolta nella prostituzione, può correre il rischio di perdere alcuni diritti o di essere esclusa dal sistema di accoglienza.
Il modello nigeriano
A differenza delle organizzazioni criminali provenienti dai Paesi dell’Europa orientale, che fanno largo uso della violenza come principale mezzo di coercizione, in Nigeria il traffico di donne si fonda spesso su una sorta di “patto” tra le parti, rafforzato da pratiche e simboli religiosi profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni locali. La violazione di questi riti comporta un atto di disonestà nei confronti dei legami di solidarietà con la famiglia e un tradimento verso la comunità di origine e gli antenati, che, secondo la tradizione, merita la più severa delle punizioni.
Il mancato rispetto degli impegni presi durante il rito può esporre la persona a conseguenze negative, che vanno dalla follia alla morte, estendendosi anche ai familiari.
Il primo contatto con la rete criminale avviene generalmente tramite uno sponsor, che spesso è un amico o una persona vicina alla famiglia della ragazza. Questa figura rappresenta il primo investitore nel processo della tratta: si occupa di reclutare giovani donne provenienti da villaggi rurali o da aree particolarmente povere del Paese e si propone di coprire le spese necessarie per il viaggio verso l’Europa. Alle ragazze viene prospettata la possibilità di trovare un lavoro e migliorare le proprie condizioni di vita. Lo sponsor svolge quindi il ruolo di collegamento tra l’organizzazione locale presente in Nigeria e la rete di sfruttamento operante in Italia. Per quanto riguarda le modalità di viaggio, nei primi anni migratori le ragazze partivano principalmente con voli aerei regolari, utilizzando visti turistici ottenuti attraverso pratiche corruttive presso le ambasciate. Negli ultimi anni, tuttavia, il percorso è diventato molto più complesso, articolato in numerose tappe e caratterizzato da grandi difficoltà. Durante il viaggio, le ragazze sono generalmente accompagnate dai trafficanti, che operano in stretta collaborazione con le Madam e gli sponsor.
In assenza di documenti anagrafici durante il viaggio e del passaggio irregolare delle frontiere, l’età delle persone corrisponde a quella dichiarata dalle stesse, di norma concordata con gli sponsor o i trasportatori. Ciò avviene per tre motivi principali: privare la vittima della propria identità, avviando un processo di spersonalizzazione e deumanizzazione; farla sentire isolata e priva di punti di riferimento; e consentire il riutilizzo dei documenti per altri espatri. L’età ufficiale delle vittime, una volta giunte in Italia e inserite nel mercato della prostituzione coatta, resta quindi quella dichiarata dalle stesse o quella fittizia suggerita dallo sponsor o dall’accompagnatore.
Il “contratto” migratorio, influenzato da fattori religiosi, vincoli familiari e necessità economiche
La gestione dei percorsi migratori femminili collegati alla tratta nigeriana comprende una fase preliminare di negoziazione finalizzata alla stipula di un “contratto” tra le aspiranti migranti, le loro famiglie e i membri dell’organizzazione criminale[10]. Quindi, una volta reclutate, le ragazze devono essere preparate per il trasferimento e per il finanziamento del viaggio. Il sistema nigeriano si basa principalmente sul cosiddetto debt bondage, cioè sul debito che la donna contrae nei confronti dei trafficanti e che dovrà successivamente restituire all’organizzazione. A questo si affianca spesso una pratica di promessa e sottomissione che si realizza attraverso una cerimonia rituale, con riti voodoo o juju, particolarmente diffusi tra i nigeriani provenienti dalle aree del delta del Niger, alla presenza di un leader religioso (ohen).
Questo rito sancisce l’impegno della donna a ripagare il debito contratto per coprire le spese del viaggio e dei documenti. La promessa avviene generalmente mediante una consacrazione a uno o più spiriti o divinità. Tra i culti religiosi presenti in Nigeria, dove il pentecostalismo e altre forme di religiosità spirituale sono molto diffuse, una delle figure più frequentemente invocate è Mami Wata, divinità raffigurata come metà donna e metà sirena e associata al successo economico.
In questo momento iniziale, la presenza di un avvocato non è affatto garantita, mentre risulta fondamentale il coinvolgimento dei sacerdoti animisti che guidano le religioni tradizionali. La figura del native doctor, ovvero il rappresentante religioso locale, occupa una posizione centrale nel regolamentare gli accordi tra le parti. La legittimità di tali accordi si fonda infatti sull’esecuzione di rituali religiosi, noti come juju, ai quali le donne devono sottoporsi prima della partenza. I sacerdoti agiscono quindi come principali esecutori di questa fase, offrendo all’organizzazione criminale le proprie competenze spirituali e gli spazi sacri in cui vengono predisposti gli altari sui quali si svolge il giuramento.
In alcune regioni della federazione nigeriana, l’autorità politica e sociale delle istituzioni religiose tradizionali supera infatti quella attribuita alle istituzioni statali ufficiali. Il santuario, lo shiran, assume quindi frequentemente la funzione di un vero e proprio “tribunale tradizionale”, a cui ci si rivolge per tutelare accordi, anche illegali, come nel caso della tratta, risolvere controversie, ottenere compensazioni per furti o rivendicare danni di varia natura.
Le difficoltà economiche e gli elevati livelli di disoccupazione in Nigeria rappresentano i principali push factors, ovvero i fattori di spinta che inducono molte donne a cercare alternative spesso estreme o disperate. Si tratta nella maggior parte dei casi di giovani donne che vivono in condizioni di estrema precarietà economica, spesso provenienti da contesti culturali in cui la figura femminile è fortemente svalutata. Proprio per questo risultano particolarmente attratte dall’idea di benessere e di autonomia che l’Occidente e, in particolare l’Italia, appare offrire alle donne. In alcuni casi, anche le famiglie, gravate da condizioni di estrema povertà, possono essere manipolate o indotte in errore. Convinte che le proprie figlie avranno opportunità migliori, oppure attratte dal pagamento di somme molto elevate, accettano di lasciarle partire. Tuttavia, tali somme si trasformano poi in debiti che le ragazze saranno costrette a restituire attraverso il lavoro. In ogni caso, la famiglia svolge una funzione di garanzia: qualora la ragazza tenti di fuggire, saranno i familiari a essere ritenuti responsabili, indipendentemente dal valore formale o giuridico dell’accordo, anche in relazione alla salvaguardia dell’onore familiare.
L’influenza dei riti di intimidazione voodoo e juju.
L’intimidazione e la violenza costituiscono elementi strutturali di questo sistema. I rituali impiegati nel contesto della tratta nigeriana mostrano una chiara continuità con le tradizioni rituali locali, sia per quanto riguarda gli scopi, come i riti di maledizione, sia per alcuni degli oggetti e materiali utilizzati[11]. I riti voodoo e juju svolgerebbero una funzione analoga a quella esercitata dall’intimidazione nei sistemi mafiosi. Mentre il juju è percepito più come magia “nera” o “potere” legato a feticci in questo specifico contesto criminale, il voodoo è un sistema religioso spirituale più ampio. Quest’ultima é una religione vera e propria, complessa e strutturata, con un proprio pantheon di divinità (spiriti Vodun), rituali, sacerdoti e una visione del mondo cosmologica.
Tali pratiche mirano infatti a instaurare una forma di schiavitù psicologica e “invisibile”: le vittime vengono indotte a credere che il mancato rispetto degli obblighi assunti, come il pagamento del debito o l’obbedienza agli ordini ricevuti, rappresenti una violazione di un ordine governato dagli spiriti e comporti inevitabili punizioni di natura divina.
Il mantenimento di tali rituali è assicurato dall’insieme di pratiche e strumenti che accompagnano il giuramento, presieduto dal native doctor, a partire dalla creazione di un oggetto-feticcio, l’ébo[12]. La sua realizzazione segue un processo metonimico che implica il prelievo di sostanze organiche dal corpo della persona e l’uso del suo nome come elemento attivo sul quale il rituale agisce[13]. Una volta costruito, l’ébo viene affidato a un estraneo, mentre il “corpo-feticcio” della donna migrante, costituito dai frammenti corporei e dai materiali utilizzati per l’ébo, mantiene una relazione di dipendenza con una forza estremamente potente che, pur essendo invisibile e introvabile, è percepita come reale. La presenza di un feticcio, realizzato con frammenti corporei delle potenziali migranti come capelli, peli pubici, sangue mestruale o unghie, prelevati durante il rito e custoditi dal native doctor, assicura l’efficacia del patto stipulato. Unghie, sangue e capelli rappresentano la vita; per questo, in tali riti è come se lo stregone si impadronisse della vita delle ragazze, acquisendo il potere di controllarla a proprio piacimento[14].
Questo feticcio diventa così un oggetto che incute timore: provoca paura, paralisi e inquietudine. Il rito si conclude generalmente con il giuramento della potenziale migrante, che promette fedeltà e si impegna a saldare il debito contratto con l’organizzazione criminale, la quale, come noto, anticipa le spese per il viaggio, il vitto e l’alloggio in Europa.Lo scopo del giuramento e dei rituali è quello di impedire alle vittime di rivelare l’identità dei trafficanti e di assicurare il pagamento del debito secondo le modalità stabilite, senza creare problemi, instillando la paura di conseguenze terribili come la morte o la follia in caso di violazione del patto. Altri rituali vengono praticati per attrarre clienti o per proteggere la vittima dal virus dell’HIV. I giuramenti juju si riscontrano soprattutto in contesti in cui la vittima si trova già in una condizione di vulnerabilità, ad esempio per subalternità socio-economica o per uno sfruttamento già in corso.
La grande maggioranza della popolazione locale è profondamente convinta dell’esistenza di individui in grado di manipolare a proprio piacimento le leggi della natura. Sebbene con variazioni da regione a regione, considerando che l’Africa è estremamente vasta, la credenza nella stregoneria è fortemente radicata e non mostra segni di diminuzione. Al contrario, negli ultimi decenni sembra essersi intensificata notevolmente, probabilmente come risposta al grave periodo di crisi che la regione sta attraversando, segnato da AIDS, terrorismo, conflitti e carestie.
La pratica della stregoneria, alla base delle credenze popolari africane, esercita un’influenza tale sulle ragazze da far loro temere gravi conseguenze, richiamate attraverso il cosiddetto “malocchio”, sia per se stesse sia per le loro famiglie, qualora non rispettassero l’accordo stipulato con l’organizzazione. In realtà, le sanzioni applicate sono estremamente concrete e possono variare dalle percosse fino all’omicidio. Nel caso delle donne che tentano di sottrarsi al controllo dell’organizzazione, stupri e altre forme di violenza sessuale costituiscono pratiche ricorrenti. Le ritorsioni, inoltre, colpiscono frequentemente anche i familiari rimasti nel paese d’origine, attraverso minacce di morte, intimidazioni e danneggiamenti.
Criminalità 24/7: narcotraffico e “truffe alla nigeriana (419 scam)”.
Un altro settore in cui le reti criminali nigeriane sono particolarmente attive è quello legato al traffico di sostanze stupefacenti.
La stabile presenza di comunità di connazionali all’estero ha rappresentato un fattore di richiamo per altri nigeriani dediti ad attività criminali, secondo un meccanismo che si riscontra in tutte le organizzazioni criminali, incluse quelle di tipo mafioso, impegnate nel processo di espansione in nuovi territori[15]. Come è ormai noto, una comunità nigeriana consistente, di etnia Igbo, è quella stanziata in Colombia. In quel Paese i nigeriani hanno realizzato una joint venture con i trafficanti colombiani per esportare cocaina ovunque, anche in Cina e in Australia. Sempre nell’America latina sono stati individuati trafficanti nigeriani in Paraguay, Brasile e Venezuela. Restando nel continente americano, altrettanto numerosa è la comunità nigeriana insediata negli Stati Uniti, nello specifico in città quali Atlanta, Baltimora, Houston, Dallas, New York, Newark, Chicago e Washington DC.
In questi territori la criminalità nigeriana, grazie ai contatti con fornitori, organizzatori, mediatori e corrieri, gestisce il mercato dell’eroina proveniente dal Sud-Est asiatico, potendo contare su Chicago quale hub per i propri traffici illeciti[16]. La criminalità nigeriana controllerebbe il 40% dell’eroina destinata agli USA, mentre già alla fine degli anni Novanta veniva stimato che le frodi “419”, ossia le truffe a pagamento anticipato, costavano agli americani fino a duecentocinquanta milioni di dollari l’anno. Se, come negli Stati Uniti e come anche in Australia, la criminalità nigeriana fa affari con le frodi anticipate, a Toronto (Canada), invece, nel 2015 è stato individuato un cartello dedito al furto di auto controllato dai Black Axe, con un giro di affari di trenta milioni di dollari[17].
Figura 5: fonte https://www.limesonline.com/rivista/i-paradisi-africani-dei-narcos-e-la-tabe-degli-stati-mafia-14630136/
Spostandoci nel continente asiatico, i nigeriani sono coinvolti nel mercato della droga in Afghanistan, Cambogia, Cina, India, Kazakistan e Pakistan. In questi territori si riforniscono di eroina da distribuire prevalentemente nel mercato europeo e in quello americano, ma sarebbero attivi anche nella rete distributiva asiatica di eroina, cocaina e marijuana. La Cambogia, nei primi anni del Duemila, avrebbe rimpiazzato la Thailandia quale luogo di approvvigionamento di eroina prodotta in Birmania. In India, invece, la criminalità nigeriana sarebbe riuscita a controllare oltre il sessanta per cento del traffico di stupefacenti, imponendosi davanti ai russi e agli israeliani. Il legame della criminalità nigeriana[18] con l’India è confermato anche da quanto indicato da un investigatore nigeriano intervistato nel corso della ricerca, secondo il quale la maggior parte del denaro si trova nei conti correnti indiani.
Quanto alla “truffa alla nigeriana”, si tratta di una truffa postale, sia informatica sia tradizionale, tra le più diffuse al mondo. È una delle frodi a distanza più note a livello globale, diventata particolarmente famosa online alla fine degli anni Novanta. Questo raggiro consiste nel convincere la vittima fingendo di essere una persona molto ricca che, a causa di problemi burocratici, non riesce ad accedere a una grande somma di denaro temporaneamente bloccata presso una banca. La truffa alla nigeriana online, conosciuta anche come Nigerian scam, è considerata uno dei più antichi esempi di attacco scam. Viene inoltre definita 419 scam, dal numero dell’articolo del Codice Penale nigeriano che sanziona questo tipo di frode[19].
In genere si presenta come un messaggio falso proveniente da un mittente sconosciuto che afferma di trovarsi in difficoltà, sostenendo di non poter sbloccare un conto bancario. Il nome “truffa alla nigeriana” deriva dal fatto che le prime segnalazioni di questo tipo di raggiro online provenivano proprio dalla Nigeria. In realtà, la pratica risale già ai primi anni Novanta, quando i messaggi truffaldini venivano inviati tramite posta tradizionale. In passato le vittime venivano contattate tramite lettere spedite per posta, successivamente si è diffuso l’uso del fax e, da diversi anni, quello delle e-mail.
Ancora oggi, alcune aziende segnalano la circolazione di e-mail spam che fanno riferimento alla casa reale nigeriana. Con l’evoluzione delle tecnologie, questo tipo di frode si è diffuso anche attraverso i social network, cambiano alcuni dettagli nei messaggi, ma il meccanismo rimane sostanzialmente lo stesso. I messaggi inviati dallo scammer presentano solitamente alcune caratteristiche ricorrenti che permettono di riconoscere facilmente la truffa.
Il primo contatto avviene sempre a distanza, generalmente tramite internet. Nel messaggio si parla quasi sempre di una grande somma di denaro, ad esempio un’eredità, una vincita o i presunti risparmi di un nobile o di un leader politico, che dovrebbe essere trasferita a breve sul conto della vittima, spesso per cifre comprese tra i 25 e i 90 milioni di dollari. Alla vittima viene promesso un guadagno che di solito varia tra il 15% e il 35% dell’importo totale.
Le e-mail sono per lo più scritte in lingua inglese; più recentemente ne sono state individuate anche in italiano, ma spesso caratterizzate da numerosi errori grammaticali. Il testo inizia frequentemente con formule come “The managing director”, “The president” o espressioni simili. In alcuni casi i messaggi sono presentati su carta intestata, evidentemente falsificata, che simula documenti di uffici pubblici.
All’interno del testo si sottolinea spesso l’urgenza di concludere rapidamente l’operazione. I truffatori sono nella maggior parte dei casi nigeriani o provenienti da altri Paesi africani e solo raramente dichiarano di essere europei. Inoltre viene quasi sempre richiesta la massima riservatezza, per evitare che la vittima parli della situazione con amici o familiari che potrebbero metterla in guardia. Infine, il truffatore non si mostra mai di persona e, al massimo, utilizza la fotografia associata a un profilo falso.
In Italia, la truffa nigeriana ha registrato il numero più alto di vittime tra il 2004 e il 2005. Inoltre, in alcuni casi la truffa alla nigeriana viene effettuata anche da Paesi non africani, tra cui Paesi Bassi, Francia, Belgio, Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Canada.
Figura 6: manifesto contro la truffa alla nigeriana. In basso, una delle vittime dichiara “Queste truffe sono scritte meglio di alcuni film di Hollywood”. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Truffa_alla_nigeriana
La mafia nigeriana nell’ambito dello sfruttamento della prostituzione in Italia.
Negli ultimi anni, le indagini relative alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione in condizioni assimilabili alla schiavitù hanno riguardato l’intero territorio nazionale. Spesso queste indagini si sono intrecciate con quelle sul traffico di sostanze stupefacenti, nelle quali risultano coinvolti individui e gruppi di nazionalità straniera. Per quanto riguarda il mercato europeo, l’Italia rappresenta una parte rilevante di questo settore[20]e non solo a causa dell’elevata domanda nel mercato del sesso a pagamento, ma anche per la sua posizione geografica, che la rende un territorio particolarmente attraente per le organizzazioni criminali con base nel continente africano e uno dei principali punti di arrivo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo[21]. Per quanto riguarda l’Italia[22] e in particolare il mercato della prostituzione, si stima un giro d’affari di circa 5 miliardi di euro all’anno. Le ragazze spesso pensano che, una volta giunte in Italia, avranno l’occasione di studiare o lavorare per migliorare le condizioni economiche proprie e della loro famiglia rimasta in Nigeria ma, attualmente circa il 70% di esse sanno già dal Paese di origine che si dovranno prostituire anche se non sono consapevoli del modo in cui eserciteranno la prostituzione né delle condizioni cui saranno soggette[23].
Una volta arrivate in Italia, le ragazze vengono consegnate alla maman che le priva dei documenti e degli effetti personali. Offre loro un posto in cui vivere (posto che dovranno pagare), una sorta di preparazione al lavoro che dovranno svolgere oltre ad adoperarsi a subordinare le ragazze anche attraverso rituali magici affinché il loro grado di soggezione sia sufficiente ad assicurarsi la loro obbedienza.
Nel 2012 è stata condotta in Sardegna l’operazione “Terra promessa”, che ha portato all’arresto di 17 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e alla riduzione in schiavitù. L’organizzazione reclutava giovani donne in Nigeria con l’obiettivo di avviarle alla prostituzione in Europa. Le ragazze provenivano spesso da famiglie estremamente povere, che le cedevano alla rete criminale per somme comprese tra 1.500 e 2.000 euro. Il viaggio verso l’Europa avveniva talvolta in aereo, altre volte sui barconi che attraversavano il Mediterraneo. In uno di questi tragici viaggi, due ragazze diciottenni persero la vita in un naufragio. Un ruolo chiave era svolto dalle cosiddette madam o maman (le donne che controllano le donne), alle quali le giovani venivano affidate e che riferivano ai responsabili dell’organizzazione eventuali comportamenti ritenuti problematici. La maman, spesso è stata a sua volta prostituta e dopo essersi riscattata dal debito ha iniziato la “carriera” di sfruttatrice controllando il lavoro di piccoli gruppi di ragazze (massimo cinque), che consegnano a lei tutti i guadagni fino all’estinzione del debito, dopodiché riacquistano la propria libertà personale[24]. Tra gli arrestati figuravano anche cittadini italiani coinvolti nell’organizzazione di matrimoni fittizi, utilizzati per ottenere il visto necessario all’ingresso delle ragazze.
POLITICHE DI CONTRASTO E STRUMENTI DI TUTELA PER LE VITTIME
Le origini storiche della lotta alla tratta di esseri umani.
La tratta affonda le proprie radici nella schiavitù, il cui divieto rappresenta uno dei principi più antichi del diritto consuetudinario internazionale. La maggior parte degli studiosi considera infatti la tratta una forma di “schiavitù moderna”, poiché entrambe implicano lo spostamento transfrontaliero di persone da parte di gruppi organizzati con finalità di sfruttamento, comportando così gravi violazioni dei diritti umani.
Non esiste tuttavia una posizione univoca in dottrina riguardo alla possibilità di qualificare la tratta[25], nell’ambito dell’ordinamento internazionale, come una fattispecie autonoma oppure come una forma assimilabile alla schiavitù.
Le prime iniziative di sensibilizzazione verso questo fenomeno risalgono al Congresso di Vienna, durante il quale gli Stati adottarono una dichiarazione (firmata l’8 febbraio 1815 e allegata come annesso XV all’atto finale del 9 giugno) con l’obiettivo di abolire la tratta degli schiavi. Successivamente, nel corso della Conferenza di Parigi, il 18 maggio 1904 venne sottoscritto l’Accordo internazionale volto a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale noto come “tratta delle bianche” o “white slavery”.
Dal testo dell’accordo[26], che non definisce esplicitamente il fenomeno come tratta di esseri umani, emerge tuttavia l’intento di proteggere le donne maggiorenni dai trafficanti quando fossero indotte alla prostituzione mediante inganno o coercizione, nonché di tutelare in ogni caso le donne e le ragazze minorenni.
Ciascun Governo era tenuto a vigilare al fine di individuare, in particolare nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, coloro che accompagnavano donne e ragazze destinate alla prostituzione; tuttavia, non sussisteva l’obbligo di procedere penalmente nei loro confronti.
La repressione di ogni forma di schiavismo e sfruttamento è poi ribadita nell’articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (CEDU).
Nel 1951 è stata successivamente adottata la Convenzione internazionale per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, incentrata sul fenomeno dello sfruttamento tramite prostituzione e destinata a sostituire le precedenti convenzioni in materia.
I lavori preparatori per l’elaborazione di una definizione internazionale condivisa di tratta sono iniziati durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, tenutasi a Napoli dal 21 al 23 novembre 1994, alla quale parteciparono 140 Stati e numerose organizzazioni internazionali. La conferenza si concluse con l’adozione di una dichiarazione politica e di un Piano mondiale d’azione contro la criminalità transnazionale organizzata.
Figura 7: DHS Center for Countering Human Trafficking fonte https://www.dhs.gov/dhs-center-countering-human-trafficking
Nonostante ciò, si dovette attendere quasi un secolo per giungere ai primi accordi internazionali concreti, poiché era necessario che gli Stati trasformassero in misure effettive quelle che inizialmente erano soltanto dichiarazioni di principio, pur essendo consapevoli che l’uso della schiavitù forzata aveva contribuito alla creazione di vere e proprie potenze economiche.
L’assenza di una definizione giuridica precisa di tratta, che verrà introdotta solo con il Protocollo delle Nazioni Unite del 2000, noto come Protocollo di Palermo, fece sì che, inizialmente, il concetto di sfruttamento sessuale fosse strettamente associato al fenomeno della tratta.
UNHCR: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
L’UNHCR è stato istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di affrontare la crisi dei rifugiati che, come evidenziato nel primo capitolo, in quel periodo superavano il milione e mezzo di persone. Su iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che aveva fornito un importante sostegno durante i conflitti mondiali, venne quindi creato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tale organismo opera come ente sussidiario ai sensi dell’articolo 22 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui “l’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni”.
Lo Statuto dell’UNHCR[27] è stato successivamente adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1951.
Le finalità dell’agenzia sono definite nell’articolo 1 dello Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, allegato alla risoluzione n. 428 dell’Assemblea Generale del 14 dicembre 1950. In tale disposizione si stabilisce che l’Alto Commissario, operando sotto l’autorità dell’Assemblea Generale, esercita funzioni di protezione internazionale nei confronti dei rifugiati che rientrano nell’ambito dello Statuto e si occupa di individuare soluzioni durature al problema dei rifugiati, collaborando con i governi e, previa approvazione degli stessi, con organizzazioni private per favorire il rimpatrio volontario dei profughi oppure la loro integrazione in nuove comunità nazionali. Nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare in presenza di difficoltà o di controversie relative allo status internazionale di tali persone, l’Alto Commissario può inoltre richiedere il parere di un Comitato consultivo per i rifugiati, qualora istituito.
È opportuno precisare che questi rappresentavano gli obiettivi iniziali dell’organismo, mentre nel corso del tempo l’ambito delle attività svolte dall’agenzia si è notevolmente ampliato.
Grazie alla scelta di mantenere una posizione politicamente neutrale, l’UNHCR ha potuto operare anche nei contesti di conflitto e ottenere nel tempo il sostegno di numerosi governi. Questo approccio si rivela essenziale per elaborare soluzioni durature, contribuendo a migliorare non solo le condizioni di vita dei rifugiati, ma anche quelle delle comunità che li accolgono.
Come già evidenziato, i destinatari delle attività dell’UNHCR non sono più esclusivamente i rifugiati, ma includono ormai anche altre categorie di persone.
Quindi, l’UNHCR non si occupa esclusivamente dell’ammissione dei rifugiati, ma vigila anche affinché essi non vengano respinti o rimandati nei paesi di origine qualora vi sia il rischio di persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali[28]. In tali circostanze, l’agenzia contribuisce a garantire ai richiedenti una forma di accoglienza di fatto e temporanea nei paesi ospitanti.
Grazie a questo lavoro di coordinamento, l’UNHCR è in grado di intervenire entro 72 ore dall’insorgere di un’emergenza, inviando sul posto operatori altamente qualificati. Questi si occupano di prestare soccorso alle persone in pericolo, fornendo inizialmente alloggi temporanei, generalmente tende, oltre a cibo, acqua e assistenza medica e psicologica. Inoltre, in numerosi programmi vengono previsti anche percorsi educativi, soprattutto nei casi in cui le crisi si protraggono per molti anni, come avvenuto, ad esempio, nel contesto siriano.
La Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione 55/25 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000, costituisce il principale strumento internazionale per contrastare la criminalità organizzata di carattere transnazionale. Essa è stata aperta alla firma degli Stati membri durante una Conferenza politica ad alto livello tenutasi a Palermo, in Italia, dal 12 al 15 dicembre 2000, ed è entrata in vigore il 29 settembre 2003.
La Convenzione è completata da tre Protocolli aggiuntivi che disciplinano specifiche forme di criminalità organizzata: il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini; il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria; e il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, nonché delle loro parti, componenti e munizioni. Gli Stati possono aderire a tali Protocolli solo dopo aver ratificato la Convenzione principale.
Questo strumento rappresenta un passo significativo nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, poiché sancisce il riconoscimento, da parte degli Stati membri, della gravità del fenomeno e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per affrontarlo efficacemente. Gli Stati che ratificano la Convenzione si impegnano infatti ad adottare diverse misure di contrasto, tra cui l’introduzione di specifici reati nei rispettivi ordinamenti nazionali, come la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, il riciclaggio di denaro, la corruzione e l’ostruzione alla giustizia, nonché la predisposizione di ampi strumenti normativi in materia di estradizione, assistenza giudiziaria reciproca e cooperazione tra autorità di contrasto. Inoltre, la Convenzione promuove attività di formazione e assistenza tecnica finalizzate a rafforzare le capacità operative delle autorità nazionali.
In Italia, la Convenzione di Palermo e i suoi Protocolli addizionali sono stati ratificati con la L. 146/2006, intitolata Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale del 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001[29].
La Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa
Un altro intervento di rilievo in materia di tratta di esseri umani è rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la lotta contro la tratta di esseri umani[30] (Convenzione di Varsavia del 2005). Questa convenzione è stata adottata con l’obiettivo di creare uno strumento giuridicamente vincolante, capace di agire in maniera più incisiva rispetto a semplici raccomandazioni o ad attività mirate, segnando così un progresso significativo nella lotta contro la tratta.
Ciò che distingue questa Convenzione dal Protocollo precedente è la particolare attenzione riservata alla protezione e alla valorizzazione dei diritti delle vittime, rendendo vincolanti le norme in essa contenute. Il suo principale merito consiste nell’aver posto al centro la tutela delle persone vittime di tratta, prevedendo disposizioni specifiche per il loro sostegno e la loro assistenza. Inoltre, a differenza del Protocollo addizionale sulla tratta, la sua applicazione non si limita alla criminalità organizzata transnazionale, ma si estende “a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata”.
La Direttiva europea anti-tratta 2011/36/UE
Ci si prepara, quindi, a esaminare la Direttiva 2011/36/UE[31], considerando anche la normativa italiana di recepimento[32]. La necessità di prevenire e reprimere il reato di tratta di esseri umani è stata a lungo avvertita dall’Unione Europea, e la Direttiva 2011/36/UE rappresenta l’ultima concretizzazione di questo impegno. Dopo l’entrata in vigore dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, che hanno attribuito all’Unione competenze in materia penale, la tratta è stata riconosciuta dal TFUE (articoli 79 e 83) come uno dei crimini per i quali gli Stati membri devono sviluppare una politica comune di prevenzione, repressione e criminalizzazione.
L’articolo 83, comma 1, del TFUE elenca i crimini per i quali Parlamento e Consiglio possono adottare direttive di armonizzazione penale, includendo in tale elenco anche la tratta di esseri umani. La Direttiva 2011/36/UE rappresenta dunque il primo caso concreto di esercizio di questo potere legislativo.
È importante sottolineare che un precedente provvedimento europeo di rilievo, volto al contrasto della tratta e sostituito dalla presente Direttiva, è la Decisione Quadro del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani. Pur introducendo significative innovazioni, tale Decisione risultava tuttavia insufficiente sotto il profilo della prevenzione e della tutela delle vittime.
Le tre finalità della Direttiva: prevenire, reprimere, proteggere.
Considerando gli strumenti finora analizzati, si può affermare che la lotta contro la tratta di esseri umani si sviluppa su due fronti. Da una parte, gli Stati sono chiamati a prevenire e reprimere il fenomeno; dall’altra, devono garantire alle vittime la massima tutela possibile, tenendo conto della gravità delle violazioni dei diritti umani connesse a questo reato.
Anche la Direttiva in esame segue questo stesso schema e le disposizioni penali in essa contenute risultano sostanzialmente allineate agli altri strumenti internazionali finora analizzati.
In primo luogo, a scopo preventivo, gli Stati devono promuovere la formazione di tutti gli operatori coinvolti nella gestione del fenomeno[33], al fine di identificare le vittime e assicurare la presa in carico dei loro casi.
Inoltre, gli Stati sono chiamati a collaborare con la società civile e con le organizzazioni internazionali per adottare misure volte a sensibilizzare le potenziali vittime e a rafforzare la formazione degli agenti. Sempre nell’ottica della prevenzione, gli Stati hanno anche la facoltà discrezionale di introdurre norme legislative per sanzionare chi utilizza consapevolmente servizi derivanti dalla tratta di esseri umani.
Il quadro strategico dell’UE contro la tratta.
Al fine di sostenere l’attuazione degli strumenti normativi europei, il 14 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato un nuovo piano strategico per il contrasto alla tratta di esseri umani[34]. In tale documento viene ribadito che la repressione del fenomeno del trafficking rappresenta ancora una priorità per l’Unione europea. Nonostante i progressi compiuti nel tempo grazie alla cooperazione a diversi livelli, transfrontaliero, internazionale e regionale, tra istituzioni politiche[35], autorità di contrasto e autorità giudiziarie, le disuguaglianze sociali e la vulnerabilità economica e sociale delle vittime continuano ad alimentare l’espansione del fenomeno.
Sebbene il numero delle azioni penali avviate nei confronti dei trafficanti rimanga relativamente basso, la tratta continua a diffondersi, anche a causa dell’evoluzione verso nuovi modelli di business digitali adottati dalle organizzazioni criminali. Queste operano sempre più frequentemente online in tutte le fasi della tratta, sfruttando le condizioni di fragilità economica e sociale delle vittime.
Dalla comunicazione della Commissione emerge inoltre che la tratta a fini di sfruttamento sessuale, in particolare nei confronti di donne, ragazze e minori, rimane la forma più diffusa. A questa segue la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, rispetto alla quale le autorità nazionali, in collaborazione con l’Autorità europea del lavoro, dovrebbero rafforzare le attività ispettive nei settori maggiormente esposti al rischio, come agricoltura, settore alberghiero, pesca ed edilizia, con l’obiettivo di far emergere il lavoro sommerso e scoraggiare la domanda da parte di datori di lavoro e imprese che impiegano vittime di tratta.
Il piano strategico mira inoltre a ridurre la domanda che alimenta il fenomeno, poiché i trafficanti agiscono secondo una logica economica per cui una forte domanda favorisce l’espansione delle attività illecite. Poiché spetta a ciascuno Stato membro scoraggiare tale domanda mediante misure di prevenzione, all’interno dell’Unione europea si è sviluppato un quadro normativo eterogeneo riguardo alla responsabilità di coloro che utilizzano servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile configurare come reato il ricorso, da parte di datori di lavoro, a servizi ottenuti attraverso lo sfruttamento delle vittime di tratta.
Il piano è inoltre orientato allo smantellamento dei modelli criminali che sempre più spesso si avvalgono di attività apparentemente lecite, ad esempio reclutando lavoratori nei paesi di origine per impiegarli, mediante contratti formali, in alberghi, locali notturni o centri massaggi situati nei paesi di destinazione. L’evoluzione tecnologica ha infatti ampliato le possibilità operative dei trafficanti, che utilizzano piattaforme online sia per il reclutamento sia per lo sfruttamento delle vittime.
Alla base della strategia vi è infine la centralità della protezione e del sostegno alle vittime, attraverso un’identificazione precoce e proattiva delle persone coinvolte, cui dovrebbe seguire il rafforzamento dei servizi di assistenza, nonché l’attuazione di programmi di reinserimento e riabilitazione, garantiti senza pregiudizi o discriminazioni.
È inoltre necessario promuovere la cooperazione internazionale, poiché la tratta di esseri umani costituisce un reato di natura transnazionale. Poiché il fenomeno si sviluppa spesso nel contesto dei flussi migratori, l’attuale situazione migratoria contribuisce ad accrescere il rischio di tratta. Di conseguenza, risulta fondamentale rafforzare la collaborazione tra gli Stati coinvolti, Paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime e sostenere i Paesi terzi nell’applicazione degli strumenti normativi internazionali.
Tra le principali azioni previste, la Commissione europea si propone di supportare gli Stati membri nell’attuazione della direttiva antitratta, garantendo risorse finanziarie adeguate per contrastare il fenomeno sia all’interno sia al di fuori dell’Unione europea. È inoltre essenziale promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi connessi alla tratta. In questo contesto assume particolare rilievo l’istituzione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani, celebrata ogni anno il 18 ottobre.
Per rendere effettive le linee strategiche delineate, è necessario rafforzare il coordinamento tra le istituzioni e gli organismi dell’UE, le agenzie europee, gli Stati membri e gli attori internazionali, anche attraverso il ruolo del Coordinatore antitratta dell’Unione europea. Parallelamente, la Commissione è chiamata a monitorare l’attuazione del piano, riferendo periodicamente sui suoi progressi al Parlamento europeo e al Consiglio.
Piano d’azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento (PNA).
Il Piano è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 al fine di dare attuazione alla direttiva europea antitratta[36]. Esso rappresenta la risposta alle esigenze di prevenzione del fenomeno del trafficking, di contrasto alle attività criminali connesse allo sfruttamento e di assistenza alle vittime di tratta, per le quali è necessario sviluppare competenze e capacità di intervento adeguate.
L’obiettivo strategico del Piano è migliorare la risposta nazionale al fenomeno della tratta degli esseri umani nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, adottando una prospettiva di gender mainstreaming e garantendo particolare tutela ai diritti dei minori, delle donne e, più in generale, delle categorie vulnerabili. Giunto alla sua seconda edizione, l’attuale Piano Nazionale Antitratta ha inoltre recepito le raccomandazioni formulate dal gruppo GRETA[37], prevedendo un incremento delle risorse destinate alla prevenzione, alle campagne di sensibilizzazione e al rafforzamento della formazione degli operatori del settore. Esso promuove anche una più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche ed enti territoriali locali, con l’obiettivo di assicurare standard di intervento uniformi sull’intero territorio nazionale[38].
Nell’attuazione del Piano, gli enti locali svolgono un ruolo centrale nello svolgimento delle funzioni sociali di tutela e accompagnamento delle vittime di tratta. Anche dopo la conclusione del percorso di protezione sociale, che può tradursi nel rilascio di un permesso di soggiorno, le vittime necessitano spesso di un sostegno continuativo, poiché permangono in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Proprio in ragione della complessità del fenomeno, il Piano prevede un sistema di governance multilivello, articolato su un livello nazionale e uno territoriale, volto a favorire la collaborazione sinergica tra i diversi attori pubblici e privati coinvolti. In questo contesto, la governance è intesa come un insieme coordinato di funzioni, che spaziano dalla programmazione al controllo, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni attraverso il contributo di tutti i soggetti interessati.
Il documento, concepito come strumento di programmazione strategica con un orizzonte temporale pluriennale, articola gli interventi secondo quattro direttrici principali, a ciascuna delle quali sono associate specifiche azioni e ambiti di intervento[39].
Per quanto riguarda la direttrice della prevenzione, il Piano prevede il maggior numero di interventi. Tra questi figurano il rafforzamento della conoscenza del fenomeno attraverso una formazione specifica rivolta agli operatori del settore, finalizzata a migliorare la capacità di individuare precocemente gli indicatori di tratta e di vulnerabilità; lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; e la diffusione di informazioni sui diritti delle vittime di trafficking, garantite sin dal loro arrivo in Italia e successivamente, in una lingua comprensibile allo straniero.
La direttrice della persecuzione del crimine riguarda invece le attività svolte dalle Forze dell’ordine e dall’Autorità giudiziaria. Considerata la natura transnazionale del fenomeno, un ruolo fondamentale è attribuito al Ministero della Giustizia, che, in qualità di autorità centrale, è chiamato a promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale sia in materia di estradizione sia di assistenza giudiziaria. Al Ministero compete inoltre un’attività di monitoraggio non solo dei reati tipici previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, ma anche di altre fattispecie criminose connesse al fenomeno, come l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro[40].
Già dal 2018 la Direzione Nazionale Antimafia ha istituito un gruppo di lavoro dedicato alla tratta di esseri umani, con particolare attenzione alla criminalità nigeriana. Negli anni successivi è stato inoltre avviato, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, uno screening dei cittadini nigeriani detenuti negli istituti penitenziari, al fine di favorire eventuali forme di collaborazione con le autorità investigative. Tuttavia, risulta spesso più efficace che il primo contatto con la vittima avvenga tramite operatori del settore privato adeguatamente formati, piuttosto che attraverso un’autorità pubblica, nei confronti della quale la vittima potrebbe manifestare diffidenza o ostilità. Per questo motivo, oltre all’individuazione di figure specializzate presso Prefetture, Questure e Procure, dove sarebbe auspicabile la creazione di specifici pool antitratta, appare fondamentale rafforzare la formazione degli enti del terzo settore presenti sul territorio.
La direttrice relativa alla protezione e assistenza delle vittime prevede l’identificazione tempestiva delle persone trafficate, siano esse adulti o minori, giunte in Italia attraverso frontiere marittime, terrestri o aeroportuali. In questa fase risulta cruciale l’individuazione precoce delle vittime, anche mediante la predisposizione di strutture di primissima accoglienza. Particolare attenzione è riservata ai minori che si allontanano dai centri di accoglienza pochi giorni dopo l’arrivo: per prevenire il rischio che diventino vittime di tratta, sarebbe opportuno prevedere la presenza di enti specializzati antitratta presso i valichi di frontiera. Inoltre, si auspica di favorire il più precocemente possibile l’inserimento lavorativo delle vittime, anche prima del rilascio del permesso di soggiorno, al fine di avviare percorsi individuali di inclusione e integrazione, valorizzando le competenze delle persone attraverso il sistema dei Centri per l’impiego.
Infine, la direttrice della cooperazione, sia a livello nazionale sia transnazionale, mira a rafforzare il coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla tratta, prevedendo tra l’altro azioni finalizzate al rimpatrio volontario assistito e al reinserimento socio-lavorativo delle vittime nei paesi di origine.
Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta.
Il Meccanismo Nazionale di Referral per le Vittime di Tratta[41] è rivolto principalmente a tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la tratta che entrano in contatto con una persona trafficata, sia essa presunta o formalmente riconosciuta come tale[42]. Esso si applica a coloro che intervengono in una delle diverse fasi del processo, tra cui l’identificazione, la protezione, l’assistenza, i procedimenti penali e civili, nonché il rientro nel paese di origine. Orbene, allegato al PNA, il Meccanismo Nazionale di Referral fornisce agli operatori e agli esperti del settore impegnati nella lotta contro la tratta gli strumenti tecnici necessari per garantire adeguata assistenza e protezione alle persone vittime di traffico. Esso è definito come “un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli attori statali adempiono ai propri obblighi di tutela e promozione dei diritti umani delle vittime di tratta, coordinando i propri interventi in un partenariato strategico con la società civile”.
Il meccanismo è rivolto non solo agli organi governativi, ma anche alle organizzazioni non governative (ONG), alle organizzazioni governative (OG), alle organizzazioni internazionali (OI), nonché a professionisti quali psicologi, operatori sociali e mediatori interculturali.
Al suo interno sono infatti previste una serie dettagliata di procedure operative standard (POS) da seguire nelle diverse fasi del percorso: identificazione, prima assistenza e protezione, assistenza a lungo termine e inclusione sociale, rientro volontario assistito e reintegrazione sociale, oltre ai procedimenti penali e civili. Tali misure non sempre seguono rigidamente l’ordine cronologico indicato, poiché in alcuni casi possono essere applicate simultaneamente.
Una prima distinzione riguarda il processo di identificazione della presunta vittima, che può essere preliminare oppure formale. Nella fase di identificazione preliminare la persona viene indirizzata verso un primo centro di segnalazione; successivamente viene effettuata una prima valutazione da parte di personale qualificato, che la informa sui diritti e sulle forme di assistenza disponibili, garantendole alloggio e servizi essenziali, valutando eventuali rischi immediati e stabilendo le misure di sicurezza necessarie.
Le informazioni raccolte durante questa fase preliminare riguardano i dati personali, le caratteristiche fisiche, le condizioni di vita e di lavoro, nonché lo status giuridico della persona.
Rientrano tra i servizi previsti anche l’interpretariato e la mediazione culturale, soprattutto quando le vittime non possiedono le competenze linguistiche necessarie per comunicare nella lingua del paese di destinazione. Tali attività devono essere svolte con il consenso informato della presunta vittima di tratta e nel pieno rispetto della sua privacy e sicurezza. Occorre inoltre considerare che le informazioni fornite potrebbero non essere sempre complete o veritiere, poiché la persona potrebbe provare timore nei confronti delle Forze dell’Ordine o dei trafficanti e sfruttatori.
Un’ulteriore misura prevista in questa fase consiste nella concessione di un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni, durante il quale la presunta vittima può valutare in modo consapevole le decisioni relative al proprio futuro. In questo periodo è affiancata dal responsabile del servizio di assistenza presso la struttura ospitante, sia essa pubblica o privata.
Con l’identificazione formale, invece, viene riconosciuto ufficialmente lo status di vittima. Si tratta di una procedura formale che prevede l’utilizzo di specifici indicatori da parte del personale delle ONG e/o delle Forze dell’Ordine, al fine di stabilire se la persona intervistata sia effettivamente vittima di tratta o sia stata esposta al rischio di diventarlo. Nel caso in cui vi siano dubbi sull’età del soggetto, la valutazione viene affidata a un team multidisciplinare di esperti incaricato di accertare se la persona abbia meno di 18 anni.
La fase di prima assistenza e protezione riveste un ruolo centrale, poiché al termine di questo periodo la persona assistita dovrà decidere il percorso da intraprendere: rientrare nel proprio paese di origine, avviando le procedure per il rimpatrio e la reintegrazione sociale; rimanere nel paese ospitante, accedendo a programmi di assistenza a lungo termine e inclusione sociale; oppure collaborare con le autorità competenti e presentare richiesta di risarcimento attraverso procedimenti penali e civili.
Durante questa fase sono garantiti diversi servizi, tra cui una sistemazione temporanea sicura, assistenza sanitaria e psicologica, misure di protezione e informazioni legali relative alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo nel paese di destinazione o in un paese terzo.
Il rientro nel Paese di origine rappresenta spesso un processo complesso, a causa del rischio di revittimizzazione della persona trafficata. Per questo motivo è necessario continuare a garantire la sua sicurezza e riservatezza. Qualora la persona scelga di rientrare, viene effettuata una valutazione del rischio e predisposto un piano per la sua gestione. In tale contesto si procede alla ricerca dei familiari per favorire il ricongiungimento, alla predisposizione dei documenti di identità o di viaggio, che, qualora non possano essere ottenuti dal paese di origine, vengono rilasciati dalle autorità del paese di destinazione e alla definizione di un programma individuale di assistenza pre-partenza, nel quale sono dettagliate tutte le fasi e le misure previste per il rientro.
Successivamente si procede a contattare il consolato o l’ambasciata del paese di appartenenza per agevolare il rientro della persona trafficata. È inoltre previsto che la vittima venga accompagnata in sicurezza fino al luogo di partenza e assistita durante tutte le procedure di rimpatrio, come il check-in aeroportuale, il transito o l’attraversamento delle frontiere.
Per prevenire il rischio che, una volta rientrata nel paese di origine, la vittima possa essere nuovamente intercettata dai trafficanti, è prevista la presenza di un ente accreditato nel paese di destinazione finale, incaricato di fornire supporto e assistenza al momento dell’arrivo.
Nel caso in cui la persona assistita scelga di aderire a un programma di assistenza a lungo termine, è tenuta a sottoscrivere un Programma di Assistenza Individuale (PAI)[43], finalizzato a favorire il suo pieno inserimento sociale. Tale programma può essere successivamente modificato o ampliato qualora emergano nuovi bisogni o esigenze.
In questa fase rientrano anche il sostegno e l’assistenza legale per le vittime che decidono di collaborare con le autorità, partecipare agli interrogatori o prendere parte a un procedimento giudiziario in qualità di testimoni. Inoltre, viene fornito supporto per la richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, che può evolvere in una forma di soggiorno a lungo termine o permanente, nonché per la domanda di asilo. La vittima può altresì richiedere il risarcimento dei danni materiali e morali nei confronti degli autori del reato e/o dello Stato, tramite il Fondo per le vittime, qualora previsto dalla legislazione nazionale.
L’armonizzazione delle legislazioni per un’efficace cooperazione internazionale.
La cooperazione internazionale deve essere orientata in diverse direzioni, ma non vi sono dubbi sul fatto che una delle esigenze principali sia quella di fornire agli Stati assistenza tecnica per adeguare le legislazioni nazionali agli standard e agli strumenti internazionali esistenti in materia, oltre che per promuovere una più efficace cooperazione giudiziaria. A livello internazionale è quindi fondamentale che tutti gli Stati compiano il primo e decisivo passo rappresentato dalla ratifica della Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato e dei Protocolli ad essa collegati.
Figura 8: fonte https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-cooperazione-giudiziaria-penale-unione-tempi-procura-europea-AD4AWGw
A questo scopo l’UNODC ha elaborato le Legislative Guides, strumenti pensati per supportare gli Stati nel processo di ratifica e/o attuazione della Convenzione e dei relativi Protocolli[44]. Tali linee guida sono il risultato di un ampio processo di elaborazione che ha coinvolto esperti e rappresentanti di istituzioni e governi provenienti da tutte le regioni del mondo. Sono state progettate in modo da adattarsi a differenti tradizioni giuridiche e ai diversi livelli di sviluppo istituzionale presenti nei vari Paesi. Per questo motivo propongono diverse opzioni di attuazione, considerando che l’adeguamento della legislazione nazionale ai nuovi strumenti internazionali può risultare complesso e dipendere dal punto di partenza normativo di ciascun ordinamento.
Poiché le Legislative Guides sono rivolte principalmente ai redattori delle normative nazionali, non tutte le disposizioni della Convenzione e dei Protocolli sono analizzate nel dettaglio. L’attenzione è posta soprattutto su quelle norme che richiedono una modifica della legislazione interna o l’adozione di specifiche misure preventive necessarie per rendere effettivamente applicabili gli strumenti internazionali nello Stato interessato.
Tra le disposizioni che impongono agli Stati un adeguamento normativo, con particolare riferimento al Protocollo sulla tratta di persone, assume un ruolo centrale l’articolo 5, il quale richiede la criminalizzazione di tutte le condotte incluse nella definizione di tratta prevista dall’articolo 3 del medesimo Protocollo, qualora l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con dolo[45]. Inoltre, devono essere puniti anche il tentativo di reato, la partecipazione come complice e l’organizzazione o direzione di altre persone finalizzata alla commissione del reato.
Per quanto riguarda il tentativo, è stabilito che esso debba essere sanzionato in conformità ai principi fondamentali di ciascun sistema giuridico. Questa formulazione si è resa necessaria poiché il concetto di tentativo non è presente nei sistemi penali di alcuni Paesi, di conseguenza, pur trattandosi di una previsione generalmente obbligatoria, essa non può essere considerata pienamente vincolante negli ordinamenti in cui tale istituto non esiste.
Inoltre, molti Stati hanno scelto di criminalizzare ulteriori condotte connesse alla tratta di persone, anche se ciò non è espressamente richiesto dal Protocollo. Occorre infatti considerare che la tratta rappresenta solo uno dei reati commessi nei confronti delle vittime trafficate, dove spesso vengono perpetrati anche altri crimini finalizzati a garantire l’obbedienza della vittima e mantenerne il controllo, a occultare le operazioni di tratta o a massimizzare i profitti.
Tali comportamenti sono qualificati come reati in numerosi ordinamenti e possono risultare particolarmente utili nei contesti in cui il reato specifico di tratta non sia ancora previsto o in cui le sanzioni previste risultino insufficienti.
La “cultura della cooperazione giudiziaria transfrontaliera”
La cooperazione giudiziaria internazionale è stata tradizionalmente concepita, in una logica prevalentemente securitaria e intergovernativa, come lo strumento indispensabile per affrontare la dimensione transnazionale di numerose forme di criminalità, soprattutto nell’era della globalizzazione[46]. In questa prospettiva, essa rappresenta una rete di obblighi che vincola reciprocamente gli Stati. La cooperazione si configura, quindi, come un metodo generale applicabile non solo al diritto penale, ma anche ad altri ambiti delle relazioni internazionali, come ad esempio la promozione dello sviluppo sostenibile.
Tuttavia, nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sta emergendo con sempre maggiore chiarezza un ulteriore fondamento per gli obblighi di cooperazione giudiziaria internazionale, basato sulla tutela dei diritti umani fondamentali.
In un contesto caratterizzato dalla globalizzazione, le autorità nazionali hanno spesso bisogno della collaborazione di altri Stati per condurre con successo le indagini, perseguire penalmente i responsabili e ottenere la condanna per il reato di tratta di persone[47]. La crescente mobilità internazionale degli autori di tali reati, unita all’impiego di tecnologie sempre più sofisticate, rende questa esigenza sempre più frequente e urgente.
Per rispondere a tale necessità, gli Stati hanno stipulato Trattati di reciproca assistenza legale in materia penale. Questi accordi bilaterali mirano a rafforzare l’efficacia dell’applicazione della legge attraverso diverse forme di cooperazione tra i Paesi coinvolti.
I risultati più efficaci nella repressione di un reato si ottengono quando le forze di polizia e i magistrati dell’accusa riescono a collaborare in modo efficiente, sia a livello locale sia a livello internazionale. Sebbene accordi specifici, trattati di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione possano garantire esiti soddisfacenti in alcune circostanze, la complessità dei diversi sistemi legislativi e procedurali nazionali ha spesso limitato l’efficacia di tali strumenti.
Proprio per questa ragione è emersa la necessità di adottare nuove e più specifiche convenzioni internazionali in materia di traffico di droga, terrorismo, corruzione, riciclaggio di denaro e altri fenomeni criminali. In questo contesto si inserisce la Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato, che introduce un sistema strutturato di cooperazione internazionale volto a contrastare il crimine organizzato. L’adesione a tale strumento consente quindi di superare gran parte degli ostacoli che, in precedenza, avevano limitato la collaborazione tra gli Stati in questo ambito.
La Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato richiede che vengano adottate misure di reciproca assistenza legale il più ampie possibile durante le fasi di indagine, persecuzione e procedimento giudiziario. L’assistenza può essere richiesta per diversi scopi, tra cui: la raccolta di prove, l’ottenimento di documenti necessari al giudizio, l’esecuzione di perquisizioni e sequestri, l’esame di oggetti e luoghi, le valutazioni di periti, il rintraccio dei proventi del reato, la facilitazione della comparizione dei testimoni e in qualsiasi altro caso non vietato dalla normativa nazionale.
Le richieste di reciproca assistenza legale possono essere avanzate in tre modalità principali: tramite canali diplomatici (quando non esistono accordi preesistenti tra gli Stati coinvolti), attraverso i canali previsti da accordi bilaterali, o mediante quelli stabiliti da convenzioni multilaterali.
Un problema comune è rappresentato dalla lentezza con cui tali richieste attraversano gli uffici legali e amministrativi, compresi i servizi di traduzione. Altri ostacoli derivano dalla scarsa chiarezza o incompletezza della forma con cui le richieste sono presentate, che può generare ritardi nelle risposte.
Per agevolare il processo, l’UNODC ha sviluppato un Mutual Legal Assistance Request Writer Tool, uno strumento pensato per aiutare operatori non esperti a ottimizzare la procedura[48]. Questo tool è pratico, facilmente adattabile alle leggi sostanziali e procedurali dei diversi Stati e non richiede una conoscenza preliminare approfondita della materia da parte degli addetti al servizio.
Non sorprende che le più recenti raccomandazioni delle Nazioni Unite sottolineino l’importanza del coordinamento e della sinergia tra organismi internazionali, istituzioni nazionali e rappresentanze della società civile, ritenuti elementi fondamentali per promuovere una vera e propria “cultura della cooperazione giudiziaria transfrontaliera”, finalizzata a garantire un’efficace azione di contrasto alla tratta di esseri umani[49].
Conclusioni
La criminalità organizzata ha sviluppato una profonda conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi che regolano il sistema internazionale, dimostrando una notevole capacità di adattamento ai mutamenti del contesto globale. Le organizzazioni criminali sono oggi in grado di sfruttare situazioni di instabilità politica, economica e sociale per inserirsi negli spazi lasciati scoperti, intenzionalmente o meno, dagli attori istituzionali, consolidando così il proprio potere e ampliando la propria influenza.
In questo quadro, le organizzazioni criminali nigeriane si distinguono per la pluralità dei loro interessi illeciti, perseguiti attraverso articolate reti transnazionali che coinvolgono una molteplicità di attori e territori. Tra le principali attività criminali figurano il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, fenomeni che si sviluppano lungo rotte transcontinentali e richiedono risposte coordinate a livello internazionale.
Il contrasto a tali attività impone il rafforzamento della cooperazione tra Nigeria e Italia e, più in generale, tra i Paesi africani ed europei, mediante l’adozione di accordi operativi e strumenti di collaborazione efficaci. Un approccio esclusivamente repressivo risulta infatti insufficiente: la complessità e la dimensione transnazionale di questi fenomeni richiedono strategie integrate che combinino prevenzione, cooperazione giudiziaria e di polizia, tutela delle vittime e interventi di carattere socioeconomico.
Sebbene le autorità europee e internazionali abbiano progressivamente intensificato le attività di cooperazione per contrastare queste reti criminali, persistono significative difficoltà legate alla loro elevata capacità di resilienza, flessibilità organizzativa e adattamento ai diversi contesti normativi e territoriali.
In tale prospettiva, appare necessario rafforzare la cooperazione transfrontaliera, migliorare l’efficacia dell’applicazione delle normative vigenti e intensificare le attività di monitoraggio e intelligence. Particolare attenzione deve inoltre essere rivolta al contrasto della corruzione, fattore che favorisce l’operatività delle organizzazioni criminali e ne agevola l’infiltrazione nelle istituzioni e nei sistemi economici.
Tra le iniziative promosse a livello europeo, la Commissione Europea ha previsto misure volte a sostenere gli Stati membri nell’attuazione della normativa in materia di tratta di esseri umani, garantendo adeguate risorse finanziarie per prevenire e contrastare il fenomeno sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea. Parallelamente, risulta fondamentale promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei rischi connessi alla tratta e a favorire una maggiore capacità di prevenzione da parte delle comunità maggiormente esposte.
In sintesi, non c’è un parallelismo tra l’evolversi della delinquenza e l’adeguamento degli ordinamenti alle novità, in quanto sono soggette a velocità diverse. L’Unione europea e, di conseguenza, gli Stati membri si stanno impegnando a dare vita a nuove regolamentazioni, tenendo conto dei cambiamenti imposti dai più disparati fenomeni criminosi.
Per concludere, il progresso che si sta svolgendo a livello europeo e transnazionale rispetto a questa nuova responsabilità per garantire sicurezza e giustizia, è notevole. Da quanto emerge, siamo di fronte ad un cambiamento, ed è arrivato il momento di affrontarlo così da ridurre il divario tra “crimmigration” ed evoluzione normativa.
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[1] Si veda Walter Floris, Dalla Nigeria all’Europa: la dimensione transnazionale del narcotraffico e della tratta di esseri umani nelle reti criminali nigeriane – PARTE PRIMA, in Mediterranean Insecurity, Marzo 2026
[2] Mannocchi F., Io Kaled vendo uomini e sono innocente, Casa editrice Einaudi, 2019.
[3] Si veda articolo “Progetto E.V.A.: per combattere la tratta di esseri umani” https://www.savethechildren.it/blog-notizie/progetto-eva-combattere-la-tratta-di-esseri-umani
[4] Casadei T., Tratta/schiavitù, in Barbari L., De Vanna F. (a cura di), Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni, Torino, Giappichelli, 2018.
[5] Eco del Sud (2022), Tratta di esseri umani, catturato latitante eritreo ed estradato in Italia. https://www.lecodelsud.it/tratta-di-esseri-umani-catturato-latitante-eritreo-ed-estradato-in-italia .
[6] Le indagini sono state realizzate attraverso un gruppo di cooperazione internazionale congiunto, istituito nel 2018, che ha coinvolto le autorità giudiziarie e di polizia in Italia e nei Paesi Bassi insieme al Regno Unito, alla Spagna, a Europol e, dal 2022, alla Corte penale internazionale.
[7] Si veda Wikipedia, Carretta del mare è un’espressione dell’uso comune della lingua italiana, spesso utilizzata in ambito giornalistico in senso generalista per indicare un natante, un galleggiante, una nave particolarmente fatiscente, vetusta o di scarsissima fattura e qualità e dalle pessime proprietà nautiche, o una imbarcazione di fortuna. https://it.wikipedia.org/wiki/Carretta_del_mare
[8] Giusquiami S., Il caso nigeriano: dalla tratta alla prostituzione, consultabile al sito internet: http://www.assistentisociali.org/immigrazione/vittime_di_tratta_II.htm
[9] Facincani M., “Donne in movimento. Le richiedenti asilo vittime di tratta, tra disuguaglianze strutturali e vulnerabilità indotte”, AG AboutGender International journal of gender studies, 10, n. 20, (2021).
[10] Facincani M., “Donne in movimento. Le richiedenti asilo vittime di tratta, tra disuguaglianze strutturali e vulnerabilità indotte”, op. Cit.
[11] Ravagnani L., Romano C. A., “L’influenza dei riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria in alcune sentenze di merito”, Rassegna Italiana di Criminologia, XV, n. 1, (2021).
[12] Èbo, é un feticcio composto da frammenti del corpo delle migranti trafficate che funge da dispositivo di controllo a distanza.
[13] Calderoli L.,“Riti magici e prostituzione nigeriana: l’esperienza di una consulenza antropologica per un tribunale italiano”, in Solinas P. G. (a cura di), La vita in prestito. Debito, lavoro, dipendenza, Lecce, Argo, 2007.
[14] Dotti M., Luci S., Donne in cammino. Salute e percorsi di cura di donne immigrate, Franco Angeli, Milano, 2008.
[15] Lupo S., Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008. Einaudi, Torino, 2008.
[16] Transnational Organized Crime in West Africa Region, Vienna – New York (https://www.unodc.org/pdf/transnational_crime_west-africa-05.pdf ).
[17] Orizio P., “La criminalità organizzata nigeriana”, in “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”. Anno LXVII, Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, ottobre/dicembre 2019.
[18] Becucci S., “Organizzazioni criminali nigeriane e commercio internazionale di droga“, Quaderni di Sociologia 95, no. 95-LXVIII (2024).
[19] Si veda https://www.onoratoinformatica.it/truffe-online/truffa-nigeriana-un-grande-classico/
[20] Massari M., Il mercato della prostituzione straniera, in Barbagli M. (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, il Mulino, Bologna, 2003.
[21] Ebbe O., “Organized Crime in Nigeria”, in SIEGEl D., Van de Bunt H. (a cura di), Traditional Organized Crime in the Modern World, Springer Science+Business Media, New York, 2012.
[22] Carchedi F., Le caratteristiche strutturali del fenomeno a livello nazionale, in Carchedi F., Tola V. (a cura di), All’aperto e al chiuso, Roma, 2008.
[23] In alcuni casi sono le stesse famiglie a proporre alle madame la propria figlia quale candidata alla partenza, così come a volte sono i genitori delle vittime a offrire i propri averi a garanzia delle figlie per la restituzione del costo del viaggio anticipato dall’organizzazione.
[24] Cabras F., Il racket della prostituzione nigeriana a Torino e Genova. Strutture, strategie e trasformazioni, in Polis, fasc. n. 3, 2015.
[25] Forlati S., La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione internazionale e ordinamento interno, Jovene, Ferrara, 2013.
[26] Accordo Internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, Parigi, 18 Maggio 1904. L’Italia ha aderito all’Accordo il 18 gennaio 1905; entrato in vigore il 18 luglio 1905.
[27] Si veda www.unhcr.org , Statuto UNHCR.
[28] Viola F., Diritti fondamentali e multiculturalismo, in Multiculturalismo, diritti umani, pena, Bernardi A. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006.
[29] Il testo della Convenzione e strutturato sia in obblighi vincolanti sia in facoltà, con una serie di espressioni intermedie che lasciano spazio alla discrezionalità degli Stati, riflettendo un approccio flessibile mirato a favorire la cooperazione tra governi e trovare un terreno comune tra i diversi sistemi giuridici.
[30] Aperta alla firma il 3 maggio 2005 a Varsavia in occasione del terzo Vertice dei Capi e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
[31] Il legislatore italiano, nell’attuare la Direttiva in esame, ha emanato il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, intitolato “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”.
[32] Occorre sottolineare un’importante precisazione: già a partire dal 1998 l’Italia ha introdotto una normativa a tutela delle vittime di gravi forme di sfruttamento e di tratta, finalizzata a garantire assistenza e protezione agli stranieri, nonché a favorirne l’inclusione definitiva nella società, indipendentemente dalla loro eventuale collaborazione con le autorità.
[33] Infatti, ai sensi dell’articolo 1, la Direttiva ha l’obiettivo di stabilire «regole minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta di esseri umani.
[34] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2021.
[35] Si tratta delle attività delle agenzie dell’UE che hanno firmato nel 2018 una dichiarazione congiunta di impegno a cooperare nella lotta contro la tratta.
[36] L’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, stabilisce che il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani sia adottato mediante delibera del Consiglio dei ministri. Tale delibera viene proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’Interno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, previa consultazione degli altri ministri interessati e previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata.
[37] Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA). Si veda https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta
[38] Trattasi delle Procure, Prefetture, Questure, Ispettorati del Lavoro, Commissioni territoriali per la protezione internazionale.
[39] Baima Bollone Luisa, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in AA. VV., Il nuovo diritto dell’immigrazione, Ipsoa, Milano, 2003.
[40] Il riferimento è all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (artt. 12 e 22 D.lgs. 286/1998) e allo sfruttamento della prostituzione altrui (artt. 3 e 4 L. 75/1958).
[41] Il nuovo Meccanismo Nazionale di Referral trova piena coerenza ed integrazione con la strategia nazionale delineata dal Piano Nazionale Antitratta 2022-2025. Esso, definisce inoltre e integra le indicazioni contenute nelle Linee Guida per le Commissioni e Sezioni territoriali per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e le procedure di referral.
[42] Si veda https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/tratta-degli-esseri-umani-e-grave-sfruttamento/meccanismo-nazionale-di-referral/
[43] Il PAI, o Piano Assistenziale Individualizzato, è un documento di sintesi che raccoglie e descrive, in una prospettiva multidisciplinare, le informazioni relative alle persone che presentano condizioni di bisogno. Il suo scopo è quello di elaborare e realizzare un progetto di cura e assistenza volto a promuovere il miglior livello possibile di salute e benessere per il paziente. Nel PAI vengono incluse diverse dimensioni di valutazione, clinica, assistenziale, sociale, psicologica e linguistico-comunicativa, che vengono integrate tra loro e condivise con il nucleo familiare e/o con i caregiver del paziente, al fine di favorirne il più possibile l’empowerment. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene applicato per un periodo di tempo definito in anticipo, anche se tale durata può essere modificata nel corso del tempo.
[44] UNODC, Legislative Guides for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, United Nations, New York, 2004.
[45] Articolo 5: «(1) Ogni Stato Parte è tenuto ad adottare le misure legislative e di altra natura necessarie affinché la condotta definita all’articolo 3 del presente Protocollo sia qualificata come reato quando posta in essere intenzionalmente. (2) Ogni Stato Parte deve inoltre adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per attribuire carattere di reato…».
[46] Scialdone Antonello, “Il lato oscuro della globalizzazione. Osservazioni su traffico di esseri umani e prestazioni servili”, Inapp Paper n. 39, Roma, 2023.
[47] Annoni A., La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, Jovene Editore, Ferrara, 2013.
[48] UNODC, Mutual legal assistance request writer tool, http://www.unodc.org/mla/
[49] Ad esempio, le General Recommendations riportate nel rapporto finale dell’incontro del Working Group on Trafficking in Persons della Conferenza delle Parti della Convenzione di Palermo, svoltosi a Vienna il 2 e 3 luglio 2018.



